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Servizio Elettorale


L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

L'iscrizione nell'albo è subordinata al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Per l'iscrizione all'albo è necessario presentare domanda scritta al Sindaco del comune di residenza, entro il mese di ottobre di ogni anno.
Il Sindaco del Comune provvederà successivamente ad inoltrare i nominativi dei nuovi iscritti all'ufficio elettorale della Corte.


LA CANCELLAZIONE ALL'ALBO

La cancellazione dall’albo è disposta a domanda dell’interessato; per il venir meno dei requisiti (emigrazione in altro comune, superamento del limite di età di 70 anni); in caso di gravi inadempienze commesse nello svolgimento delle funzioni di presidente di seggio e negli altri casi previsti dall'art. 1, co.4, della legge n. 53/1990.
La domanda di cancellazione dall’albo può essere presentata direttamente al comune di residenza.
Si ricordano le cause di esclusione dalle funzioni di presidente di seggio previste dall’art. 23 del D.P.R 16/5/1960 n. 570 e dall’art. 38 del D.P.R. 30/03/1957 n. 361:

  • coloro che alla data delle elezioni abbiano superato il 70° anno di età;
  • i dipendenti del Ministero dell'Interno;
  • gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
  • i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
  • i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

LA NOMINA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO

La nomina dei presidenti di seggio è effettuata con decreto del Presidente della Corte di Appello.
Sono tenute in considerazione, compatibilmente con i criteri fissati per la nomina dal Presidente della Corte, eventuali richieste di nomina, che potranno essere trasmesse all’ufficio elettorale a mezzo posta o tramite fax o consegnate a mano negli orari di sportello.
Le istanze di nomina potranno essere inviate solo da coloro che sono regolarmente iscritti all'albo dei presidenti, devono contenere l'indicazione dei dati anagrafici, la precisazione dell’insussistenza di cause di esclusione e la precisazione dell'eventuale esperienza per aver già svolto le funzioni di presidente, scrutatore o segretario.

Normativa di riferimento: legge n. 53 del 21/03/1990; D.P.R 16/5/1960 n. 570; D.P.R. 30/03/1957 n. 361.


MODALITA' DI RINUNZIA ALL'UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO

L'Ufficio di Presidente è obbligatorio e l'eventuale istanza di rinuncia dall'incarico, per gravi motivi, (indirizzata al Presidente delle Corte di Appello) dovrà essere debitamente documentata.

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