PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - MATERIA CIVILE
Può chiedere di essere ammesso al beneficio l'attore o il ricorrente, il convenuto o il resistente, il chiamato in causa, l'intervenuto, colui che agisce per l'esecuzione di una sentenza, chi chiede la revocazione, chi propone opposizione di terzo che sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad € 9.296,22 (art. 76 co. 1).
Oltre i cittadini italiani possono essere ammessi al beneficio (art.119):
- gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare
- gli apolidi
- gli enti e le associazioni che non perseguono fini di lucro e non esercitano attività economica
la parte che è rimasta soccombente non può giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale (art. 120).
L'istanza (art. 79) (modello scaricabile in allegato) è redatta in carta semplice (art. 79 co. 1)
può essere proposta in ogni stato e grado del processo (art. 78 co. 1)
deve essere sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità (art. 78 co. 2)
la sottoscrizione deve essere autenticata con una delle seguenti modalità (art. 78 co. 2):
- dal difensore
- apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere l'atto
- accompagnata da una copia anche non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (vedi art.38 co. 3 D.P.R. 445/2000).
deve contenere, a pena di inammissibilità (art.79):
- la richiesta di ammissione al patrocinio
- l'indicazione del processo a cui si riferisce, se pendente
- una dichiarazione sostitutiva didichiarazione (ai sensi dell'art. 46 comma 1 lett.o) del D.P.R. 445/2000) attestante la sussistenza delle condizioni di reddito con la specifica indicazione del reddito complessivo determinato secondo le modalità previste dalla legge
- l'impegno a comunicare, finchè il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito relative all'anno precedente entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla di presentazione dell'istanza o dalla eventuale precedente comunicazione
- le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa e della specifica indicazione delle prove delle quali si intende chiedere l'ammissione (art. 122).
va presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore o inviata a mezzo raccomandata al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il magistrato (art.124):
- davanti al quale pende il processo
- competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora pendente
DECISIONE SULL'ISTANZA - ART.126
il consiglio dell'ordine decide nei dieci giorni successivi a quello in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta
copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie, respinge o dichiara inammissibile l'istanza è trasmessa all'interessato o al magistrato
se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza l'interessato può riproporla al magistrato competente per il giudizio il quale decide con decreto.