La nomina dei presidenti di seggio è effettuata con decreto del Presidente della Corte di Appello.
Sono tenute in considerazione, compatibilmente con i criteri fissati per la nomina dal Presidente della Corte, eventuali richieste di nomina, che potranno essere trasmesse all’ufficio elettorale a mezzo posta o tramite fax o consegnate a mano negli orari di sportello.
Le istanze di nomina potranno essere inviate solo da coloro che sono regolarmente iscritti all'albo dei presidenti, devono contenere l'indicazione dei dati anagrafici, la precisazione dell’insussistenza di cause di esclusione e la precisazione dell'eventuale esperienza per aver già svolto le funzioni di presidente, scrutatore o segretario.
Normativa di riferimento: legge n. 53 del 21/03/1990; D.P.R 16/5/1960 n. 570; D.P.R. 30/03/1957 n. 361.