La cancellazione dall’albo è disposta a domanda dell’interessato; per il venir meno dei requisiti (emigrazione in altro comune, superamento del limite di età di 70 anni); in caso di gravi inadempienze commesse nello svolgimento delle funzioni di presidente di seggio e negli altri casi previsti dall'art. 1, co.4, della legge n. 53/1990.
La domanda di cancellazione dall’albo può essere presentata direttamente al comune di residenza.
Si ricordano le cause di esclusione dalle funzioni di presidente di seggio previste dall’art. 23 del D.P.R 16/5/1960 n. 570 e dall’art. 38 del D.P.R. 30/03/1957 n. 361:
- coloro che alla data delle elezioni abbiano superato il 70° anno di età;
- i dipendenti del Ministero dell'Interno;
- gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.