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Accesso Documentale e Civico

ACCESSO DOCUMENTALE

Il diritto di accesso documentale, disciplinato dalla Legge 241/90 e successive modifiche, consente di prendere visione di un determinato atto o documento amministrativo e di ottenerne copia, nei modi e con i limiti indicati dalla legge. È esercitato da chiunque abbia un "interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".
La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.
L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
L'istanza può essere presentata a mano, inviata a mezzo posta o per modalità telematica ad uno dei seguenti indirizzi:
Segreteria amministrativa della Corte di Appello di Trieste (stanza 191) - Foro Ulpiano, I - 34133 Trieste;
p.e.c.: prot.ca.trieste@giustiziacert.it
posta elettronica ordinaria: ca.trieste@giustizia.it

preferibilmente utilizzando il modulo allegato a seguire.

Entro trenta giorni dal deposito o dalla ricezione della richiesta il Responsabile del procedimento, effettuati gli opportuni accertamenti e valutazioni, adotta un provvedimento di accoglimento, differimento o diniego e lo comunica all'interessato.
Si informa che avverso la decisione di non accoglimento, differimento o diniego, ovvero decorsi inutilmente trenta giorni dalla data di acquisizione dell'istanza completa di ogni suo elemento, il richiedente può presentare, nell'ulteriore termine di trenta giorni, ricorso o richiesta di riesame alla Commissione per l'accesso nei casi di cui all'art. 27 della Legge n. 241/90, oppure ricorso al TAR.

ACCESSO DOCUMENTALE - MODULO

ACCESSO CIVICO

L'Accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo (art. 5, D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016).

  • L'Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, che l'amministrazione abbia omesso di pubblicare sul proprio sito web istituzionale (art. 5 co. 1).
  • L'Accesso civico generalizzato (o accesso F.O.I.A.) consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, co. 2). Per inviare una richiesta di accesso civico generalizzato, relativamente a documenti, dati o informazioni detenuti dalla Corte di Appello di Trieste, è disponibile il modulo online 2.

Il rilascio di dati e documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione dei supporti materiali.
L'istanza non richiede motivazione e può essere presentata a mano, inviata a mezzo posta o per modalità telematica ad uno dei seguenti indirizzi:

Segreteria amministrativa della Corte di Appello di Trieste (stanza 191) - Foro Ulpiano, I - 34133 Trieste;
p.e.c.: prot.ca.trieste@giustiziacert.it inserendo nell'oggetto della mail "Richiesta accesso civico generalizzato";
posta elettronica ordinaria: ca.trieste@giustizia.it inserendo nell'oggetto della mail "Richiesta accesso civico generalizzato".

L'Amministrazione, se a seguito dell'istanza di accesso individua soggetti controinteressati, è tenuta a darne comunicazione agli stessi mediante invio di copia con raccomandata A.R. o per via telematica se consentita tale forma di comunicazione. I controinteressati possono presentare - entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione - una motivata opposizione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, co 5, del Decreto (preferibilmente utilizzando il modulo "Modulo F.O.I.A. – Istanza di Riesame").
A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso fino al ricevimento dell'eventuale opposizione dei controinteressati.
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Rimedi disponibili in caso di mancata risposta o in caso di rifiuto parziale o totale.
In caso di rifiuto totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, il richiedente può presentare domanda di riesame (modulo "Modulo Opposizione F.O.I.A.") al Responsabile della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
La decisione dell'Amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010)

 

ACCESSO CIVICO - MODULO F.O.I.A. – ISTANZA DI RIESAME

 

ACCESSO CIVICO - MODULO OPPOSIZIONE F.O.I.A.
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